Art. 19 · Principi orientativi per il programma operativo

Art. 19

Principi orientativi per il programma operativo

In vigore dal 27 lug 2006
Principi orientativi per il programma operativo Nel predisporre ed attuare il programma operativo di cui all', gli Stati membri tengono conto dei principi orientativi seguenti: a) coerenza con i principi della politica comune della pesca e con il piano strategico nazionale, in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca; b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente; c) ripartizione appropriata delle risorse finanziarie disponibili fra gli assi prioritari e, in particolare, laddove appropriato, un congruo livello di finanziamento per le operazioni che rientrano nel titolo IV, capo I (asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria); d) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Lisbona. Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere, in particolare tramite il miglioramento qualitativo dei posti di lavoro, l'accesso alla professione per i giovani e l'innovazione in tutto il settore, un livello sostenibile di occupazione nel settore della pesca; e) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Göteborg, in particolare di quelle che migliorano la dimensione ambientale nel settore della pesca. Sono incoraggiate le operazioni tese a ridurre l'impatto ambientale delle attività del settore della pesca e a promuovere metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; f) miglioramento della situazione delle risorse umane nel settore della pesca mediante operazioni volte ad aumentare e diversificare le competenze professionali, a sviluppare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza; g) incoraggiamento di operazioni con grande valore aggiunto, tramite lo sviluppo di capacità d'innovazione che assicurino standard qualitativi elevati e rispondano ai bisogni del consumatore riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere la trasparenza nei confronti dei consumatori dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; h) contributo ad una migliore offerta e ad uno sviluppo sostenibile del mercato comunitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i) promozione dell'equilibrio di genere nelle varie fasi di attuazione del programma operativo, tramite operazioni tese, in particolare, a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro; j) promozione di uno sviluppo sostenibile integrato delle zone di pesca promuovendo il loro potenziale intrinseco e migliorando la qualità della vita; k) se appropriato, miglioramento delle capacità istituzionale ed amministrativa ai fini della buona gestione della politica comune della pesca e dell'attuazione efficace del programma operativo.
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