Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 lug 2006
Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 18 luglio al 31 agosto 2006. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. Il contratto non può essere trasferito.
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