Art. 47 · Disposizioni generali

Art. 47

Disposizioni generali

In vigore dal 11 lug 2006
Disposizioni generali 1.   Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. 2.   Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione. 3.   Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'. Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all', lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti. 4.   Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica. 5.   La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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