Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 giu 2006
Le competenti autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle stabilite all’. Esse ne informano quanto prima la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:976:oj#art-5