Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 giu 2006
Possono essere consegnati alle competenti autorità tedesche esclusivamente gli animali allevati nelle zone di sorveglianza situate nelle regioni di cui all’allegato I del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste da dette autorità.
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