Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 giu 2006
Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl per i vini da tavola, e di 3,000 EUR per % vol/hl per i v.q.p.r.d.
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