Art. 73 · Notifica delle disposizioni di applicazione

Art. 73

Notifica delle disposizioni di applicazione

In vigore dal 4 mag 2006
Notifica delle disposizioni di applicazione Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
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