Art. 12 · Nomi, indicazione e simbolo

Art. 12

Nomi, indicazione e simbolo

In vigore dal 20 mar 2006
Nomi, indicazione e simbolo 1.   Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento a una specialità tradizionale garantita sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto agricolo o alimentare. 2.   Sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento a una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall'indicazione «specialità tradizionale garantita». 3.   L'indicazione di cui al paragrafo 2 è facoltativa sulle etichette delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del territorio comunitario.
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