Art. 22 · Principi generali

Art. 22

Principi generali

In vigore dal 20 feb 2006
Principi generali Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; b) l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.
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