Art. 2 · Bilancio previsionale di approvvigionamento

Art. 2

Bilancio previsionale di approvvigionamento

In vigore dal 30 gen 2006
Bilancio previsionale di approvvigionamento 1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, essenziali al consumo umano o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche. 2.   Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
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