Art. 2
In vigore dal 18 gen 2006
La vendita di cui all' è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia:
a)
in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
b)
in deroga all' dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:80:oj#art-2