Art. 20 · Sanzioni

Art. 20

Sanzioni

In vigore dal 18 gen 2006
Sanzioni 1.   Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.
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