Art. 2
In vigore dal 17 gen 2006
Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori a norma del regolamento (CE) n. 628/2005, precedentemente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1010/2005, sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sono svincolati.
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1010/2005 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sono svincolati in via definitiva secondo i seguenti criteri:
a)
gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo;
b)
qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
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