Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/94, quale applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai casi relativi a importi inferiori a 10 000 EUR notificati prima del 28 febbraio 2006.
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