Art. 15
In vigore dal 23 dic 2005
1. La Commissione, in base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e alla sua evoluzione prevedibile per il futuro e secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004, può decidere di ridurre la durata dei contratti in corso.
La modifica dei contratti può essere decisa solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre e potrà avere effetto solo dopo che sarà trascorso il mese successivo a quello della decisione.
2. Qualora si proceda ad una modifica del contratto in virtù del paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione che si applica al numero di giorni di esecuzione previsti dopo una data determinata per tutti i contratti in corso a tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2153:oj#art-15