Art. 1 · Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 21 dic 2005
Oggetto e campo d’applicazione Il presente regolamento istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate nella zona geografica specificata nell’allegato I.
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