Art. 15 · Restrizioni per la pesca dello scampo

Art. 15

Restrizioni per la pesca dello scampo

In vigore dal 20 dic 2005
Restrizioni per la pesca dello scampo Nel regolamento (CE) n. 850/98 è inserito il seguente articolo: «Articolo 29 ter Restrizioni per la pesca dello scampo 1.   Durante i periodi di seguito riportati la pesca con: i) reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino; e ii) nasse, è vietata nelle zone geografiche delimitate da una lossodromia compresa tra i seguenti punti, misurati secondo la norma WGS84: a) dal 1o giugno al 31 agosto compreso: 42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest 42°00′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest 42°00′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest 42°04′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest 42°09′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest 42°12′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest 42°23′ latitudine nord e 09°15′ longitudine ovest 42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest b) dal 1o maggio al 31 agosto compreso: 37°45′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest 38°10′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest 38°10′ latitudine nord e 009°15′ longitudine ovest 37°45′ latitudine nord e 009°20′ longitudine ovest 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), è autorizzata a condizione che la cattura accessoria di scampi non superi il 2 % del peso totale della cattura. 3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b). 4.   Nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, le catture accessorie di scampi non possono superare il 5 %. 5.   Nelle zone e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino non superino i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci di quello Stato membro nei periodi equivalenti e nelle stesse zone nel 2004. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. In assenza di accordo sulle misure tra la Commissione e lo Stato membro interessato, la Commissione può adottare misure secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.» "
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