Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 153,75 EUR. Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 335,96 EUR. Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 227,96 EUR. Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 82,07 EUR. Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 455,69 EUR.
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