Art. 17 · Recupero dell’indebito

Art. 17

Recupero dell’indebito

In vigore dal 19 dic 2005
Recupero dell’indebito 1.   L’autorità competente dello Stato membro recupera gli importi indebitamente erogati, eventualmente maggiorati degli interessi calcolati conformemente al paragrafo 2. 2.   Gli interessi sono calcolati: a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 3.   Qualora un’attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti ulteriormente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempreché l’organizzazione di operatori non abbia agito con negligenza o dolo. 4.   Gli importi recuperati o pagati a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
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