Art. 3 · Condizioni

Art. 3

Condizioni

In vigore dal 14 dic 2005
Condizioni Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni: a) sia designata da un'organizzazione responsabile e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 come partecipante alle Olimpiadi e/o Paraolimpiadi del 2006; b) sia in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne, ai sensi dell' della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni (9)(di seguito «convenzione di Schengen»); c) non sia segnalata ai fini della non ammissione; d) non sia considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di un qualsivoglia Stato membro.
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