Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2005
1.   Nel regolamento (CE) n. 1334/2003 i termini «tenore massimo di piombo: 600 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente lo zinco. 2.   Nel regolamento (CE) n. 2148/2004 i termini «tenore massimo di piombo: 80 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente la clinoptilolite di origine vulcanica.
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