Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2005
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente: — per la Danimarca 60 tonnellate; — per la Grecia 0 tonnellate; — per l’Irlanda 0 tonnellate; — per l’Italia 112 tonnellate; — per il Lussemburgo 0 tonnellate.
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