Art. 7
In vigore dal 23 nov 2005
1. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori è competente lo Stato membro nel cui territorio l’associazione ha la propria sede statutaria.
2. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:
a)
possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale;
b)
applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);
c)
prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:
i)
di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre;
ii)
di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione;
d)
comprovare un’attività economica sufficiente;
e)
escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;
f)
assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione;
g)
prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;
h)
prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;
i)
non occupare una posizione dominante nella Comunità.
3. L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:
a)
sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con una commercializzazione fondata su norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato;
b)
commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima.
Storico versioni
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