Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2005
L’ del regolamento (CE) n. 1064/2005 è sostituito dal seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 120 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusa l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.» "
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