Art. 83
In vigore dal 9 nov 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro tre mesi, le modalità dei controlli da eseguire nelle varie fasi della commercializzazione del burro;
b)
entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali nel corso del mese precedente:
—
sono stati rilasciati buoni,
—
è stato corrisposto l'aiuto.
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