Art. 82

Art. 82

In vigore dal 9 nov 2005
Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo, in particolare la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. I controlli sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (14) e formano oggetto di una relazione di controllo ove sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.
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