Art. 75

Art. 75

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'aiuto è concesso al fornitore del burro, su sua richiesta scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro a norma degli , e di uno dei documenti giustificativi di cui all'. Salvo forza maggiore, le domande di aiuto e i documenti giustificativi sono da presentarsi nei dodici mesi successivi al primo giorno del mese di validità del buono. 2.   Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire un quantitativo minimo di burro che può essere oggetto di una domanda di aiuto.
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