Art. 74
In vigore dal 9 nov 2005
1. L'importo dell'aiuto è fissato a 60 EUR/100 kg di burro.
2. Per il burro di cui all', paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.
3. In caso di modifica dell'importo dell'aiuto, il nuovo importo si applica a tutte le consegne di burro eseguite a fronte della presentazione del buono di cui all', paragrafo 1, valido nel mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.
Tuttavia, per i buoni di validità superiore a un mese, se è fissato prima dell'ultimo mese di validità il nuovo importo si applica a tutte le consegne di burro eseguite a partire dall'inizio del mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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