Art. 73

Art. 73

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Ai fini del presente capitolo i fornitori possono essere riconosciuti soltanto se si impegnano: a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, il nome del venditore del burro, i nomi e indirizzi dei beneficiari e i quantitativi di burro loro venduti, nonché i numeri progressivi dei relativi buoni rilasciati a norma dell', paragrafo 1; b) a sottoporsi alle misure di controllo decise dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo della qualità del burro. 2.   Qualora risulti che un fornitore è venuto meno ad uno degli impegni di cui al paragrafo 1, o a un altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente capitolo, salvo forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento, accompagnata dall'impegno di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.
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