Art. 70
In vigore dal 9 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.
Le misure di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano ai prodotti di cui al presente capitolo dall'inizio delle operazioni di cui all' del presente regolamento fino alla registrazione della presa in consegna del prodotto nella fase del commercio al minuto.
In caso di spedizione di burro concentrato imballato, destinato ad essere preso in consegna in un altro Stato membro nella fase del commercio al minuto, oltre alle diciture di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 è apposta una delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 3, del presente regolamento.
Storico versioni
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