Art. 69
In vigore dal 9 nov 2005
All'inizio di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato rilevati nel trimestre precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1898:oj#art-69