Art. 63

Art. 63

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Le operazioni di cui all' sono realizzate in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro sul cui territorio è ubicato. 2.   Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti: a) che sono stati riconosciuti a norma dell' della direttiva 92/46/CEE; b) che dispongono di impianti tecnici adeguati; c) che hanno una capacità di trasformazione media pari almeno a 2 t di burro concentrato al mese; d) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche; e) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi, dai quali risultino il fornitore del burro e della crema utilizzati, la data di fabbricazione del burro concentrato, la quantità e la composizione del burro concentrato ottenuto, la data di uscita del prodotto e il nome e l'indirizzo dei detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture; f) che si impegnano a trasmettere il programma di fabbricazione per ogni partita, secondo le modalità determinate dallo Stato membro, all'organismo responsabile dei controlli di cui all'. 3.   Lo stabilimento che trasforma diversi prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione del prezzo si impegna inoltre: a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2, lettera e); b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro. Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei diversi prodotti.
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