Art. 62

Art. 62

In vigore dal 9 nov 2005
1.   La fabbricazione del burro concentrato, l'aggiunta di rivelatori secondo le specifiche indicate nell'allegato XIV e l'imballaggio, compreso l'imballaggio per la commercializzazione, sono effettuati nello stabilimento di cui all', paragrafo 2, lettera d), entro tre mesi dal mese di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all', paragrafo 3. Tuttavia con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'intero quantitativo di burro concentrato può essere imballato per la commercializzazione in uno stabilimento diverso dallo stabilimento di trasformazione indicato all', paragrafo 2, lettera d), purché entrambi gli stabilimenti si trovino nello stesso Stato membro e l'imballaggio sia effettuato in uno stabilimento a tal fine riconosciuto. 2.   Salvo forza maggiore, ove il termine di cui al paragrafo 1 sia superato di meno di 60 giorni, l'aiuto è ridotto di 7,32 EUR/t al giorno. Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ciascun giorno di ritardo supplementare.
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