Art. 59
In vigore dal 9 nov 2005
1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato o immediatamente dopo viene incorporato, secondo la formula prescelta, uno dei rivelatori di cui all'allegato XIV in modo da garantirne la ripartizione omogenea nel prodotto.
L'autorità competente si accerta che siano state rispettate le prescrizioni relative alla qualità e alle caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti da incorporare nel burro concentrato, secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001.
2. Immediatamente prima dell'imballaggio al burro concentrato può essere incorporato azoto sotto forma gassosa, con formazione di schiuma. L'aumento del volume di burro concentrato che deriva da questo trattamento non può superare il 10 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.
Tuttavia, per il burro concentrato con un tenore minimo di grasso butirrico del 99,8 % prima dell'incorporazione dei rivelatori e degli additivi, l'aumento del volume derivante da tale trattamento non può superare il 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.
Storico versioni
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