Art. 53

Art. 53

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi. 2.   Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il rispetto dei requisiti di cui all', paragrafo 1, e il deposito di una cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cui osservanza è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara di 100 EUR/t. 3.   La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta. La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta. Inoltre, la cauzione di gara è svincolata al momento della costituzione della cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4. 4.   La presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio nella Comunità costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di destinazione. La cauzione di destinazione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
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