Art. 42
In vigore dal 9 nov 2005
Il disposto dell' si applica unicamente se l'utilizzatore finale o, se del caso, l'ultimo venditore, si impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un periodo di dodici mesi un quantitativo massimo di 12 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi.
L'osservanza del quantitativo massimo per 12 mesi è oggetto di controlli.
Il disposto dell' cessa di applicarsi all'utilizzatore finale, o se del caso all'ultimo venditore, che non abbia rispettato l'impegno di cui al primo comma. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta, presentata dall'utilizzatore finale o, se del caso, dall'ultimo venditore, che precisi le ragioni dell'inadempienza, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al paragrafo 39, paragrafo 1.
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