Art. 39

Art. 39

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'utilizzazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato, della crema o dei prodotti intermedi nei prodotti finali è controllata sul posto presso gli stabilimenti e senza preavviso, allo scopo di: a) esaminare i grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, per verificare l'assenza di materie grasse non provenienti dal latte e se necessario mediante il prelievo di campioni di prodotti finali per verificarne la composizione; b) verificare il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta, sulla base delle ricette di fabbricazione e dei registri di cui all', paragrafo 1, lettera f), oppure della contabilità di cui all', paragrafo 1, lettera b): i) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all', paragrafo 1, lettera a); ii) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all', paragrafo 1, lettera b). I controlli di cui al primo comma, lettere a) e b), sono eseguiti ad una frequenza che varia in funzione dei quantitativi utilizzati, ma di almeno una volta al trimestre se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), a condizione che lo stabilimento proceda all'incorporazione di un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate al mese, e alla frequenza di almeno una volta al mese se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all', paragrafo 1, lettera b). Gli stabilimenti che incorporano un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate di equivalente burro al mese nel modo indicato all', paragrafo 1, lettera a), trasmettono il programma di fabbricazione per ogni offerta, secondo le procedure stabilite dallo Stato membro. 2.   Se il modo di incorporazione è quello previsto all', paragrafo 1, lettera b), i controlli di cui al paragrafo 1 sono completati periodicamente da controlli destinati a verificare il rispetto: a) delle condizioni per il riconoscimento dello stabilimento previste dall'; b) dell'impegno assunto in virtù dell', paragrafo 1, lettera c). Il ricorso al modo di incorporazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), può essere sospeso se lo stabilimento non rispetta l'impegno assunto a norma dell', paragrafo 1, lettera c). Dopo la sospensione, l'incorporazione nel modo suddetto può essere ripresa solo su richiesta dello stabilimento, corredata dell'impegno scritto dell'offerente previsto all', paragrafo 1, lettera c).
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