Art. 33
In vigore dal 9 nov 2005
1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.
2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, l'informazione di cui al paragrafo 1 indica in particolare:
a)
l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro, di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;
b)
se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione di cui all';
c)
il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali;
d)
il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1, e la destinazione (formula A o formula B).
Storico versioni
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