Art. 27
In vigore dal 9 nov 2005
1. Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'offerente costituisce una cauzione di gara per le gare parziali a cui partecipa.
2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
Tuttavia, in caso di vendita di burro di intervento, se nell'offerta è precisato, in conformità dell', paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione di burro nei prodotti finali o, se del caso, la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi verranno eseguite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di presentazione nell'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da detto altro Stato membro, la quale rilascia al concorrente la prova di cui all', paragrafo 1, lettera e). In tal caso, l'organismo di intervento interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione.
3. L'importo della cauzione di gara è di 100 EUR/t.
4. La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta.
5. Costituiscono esigenze principali, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione della cauzione di gara, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e, secondo il caso:
a)
per il burro di intervento, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all' e il pagamento dell'importo di cui all', paragrafo 2;
b)
per i prodotti di cui all' del presente regolamento:
i)
l'osservanza delle condizioni di cui al medesimo articolo;
ii)
se il modo di incorporazione è quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all', o, qualora si applichi l', secondo comma, l'incorporazione nei prodotti finali;
iii)
se il modo di incorporazione è quello previsto all', paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali.
Storico versioni
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