Art. 26

Art. 26

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'offerta è respinta se il prezzo proposto per il burro di intervento è inferiore al prezzo minimo o se l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del tenore di materia grassa del burro o del burro concentrato e del modo di incorporazione. 2.   Salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario del burro di intervento colui che offre il prezzo più elevato. L'organismo di intervento procede alla vendita del burro di intervento in funzione della sua data di entrata in ammasso, partendo dal prodotto fabbricato da più tempo del quantitativo totale disponibile o, se del caso, del quantitativo disponibile di burro dolce o di altro burro e, se del caso, nel deposito o nei depositi designati dall'operatore. 3.   Se il quantitativo disponibile nel deposito in oggetto non è esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti, partendo dal prezzo più elevato. Qualora il quantitativo restante sia inferiore o uguale a 1 t, esso è proposto agli aggiudicatari alle stesse condizioni dei quantitativi loro attribuiti. Qualora con l'accettazione di un'offerta sia superato il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo. L'organismo di intervento può designare altri depositi frigoriferi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta. Tuttavia l'offerente può rifiutare tale designazione se l'offerta reca l'indicazione di un deposito frigorifero a norma dell', paragrafo 2, lettera f). Qualora l'accettazione di più offerte per uno stesso deposito, con i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro e lo stesso modo di incorporazione, comporti il superamento del quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione sfoci nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio. 4.   I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.
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