Art. 25
In vigore dal 9 nov 2005
1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati un prezzo minimo di vendita del burro di intervento e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Il prezzo o l'aiuto così fissati possono essere differenziati a seconda:
a)
della destinazione (formula A o formula B);
b)
del tenore di materia grassa del burro;
c)
del modo di incorporazione ai sensi dell', paragrafo 1.
Il prezzo minimo di vendita può variare in funzione dell'ubicazione dei quantitativi di burro posti in vendita.
Qualora venga acquistato burro di intervento o sia richiesto un aiuto per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), il prezzo minimo di vendita pagato per il burro di intervento e l'importo massimo dell'aiuto concesso per i prodotti intermedi corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti a norma dell' per il burro contenente rivelatori avente un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 %.
2. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, si può decidere di non dar seguito alla gara.
Storico versioni
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