Art. 24
In vigore dal 9 nov 2005
1. L'aggiudicatario deve:
a)
eseguire o far eseguire in nome e per conto proprio e a sue spese le operazioni relative alla fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), alla trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell' e all'aggiunta di rivelatori e rispettare l'impegno di cui all', paragrafo 1, lettera c);
b)
tenere una contabilità:
i)
dalla quale risultino, per ciascuna consegna di burro di intervento, di burro, di burro concentrato, di crema o di prodotti intermedi, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A o formula B);
ii)
che precisi il termine di incorporazione di cui all' oppure il numero di gara, eventualmente in codice;
c)
tenere una contabilità separata per ciascun regime di aiuto, se lavora prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari;
d)
includere in ogni contratto di vendita di burro di intervento, burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi, clausole che fanno obbligo all'acquirente:
i)
in caso di fabbricazione di prodotti intermedi, di rispettare i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), e le condizioni di cui all';
ii)
di rispettare, se del caso, l'impegno di cui all', paragrafo 1, lettera c);
iii)
di incorporare i prodotti nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A o formula B), entro il termine di cui all';
iv)
se del caso, di tenere la contabilità di cui alla lettera b);
v)
di rispettare le disposizioni dell';
vi)
di tenere gli stessi registri di cui all', paragrafo 1, lettere f) e g), in caso di incorporazione nei prodotti finali di prodotti contenenti rivelatori oppure, nel caso degli utilizzatori finali di cui all', l'obbligo di tenere i documenti che dimostrino i quantitativi di grassi del burro acquistati;
vii)
di fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro dell'acquirente;
viii)
se del caso, di fornire alle autorità competenti il programma di fabbricazione.
L'obbligo di cui al primo comma, lettera d), si intende soddisfatto se ogni contratto di vendita contiene un riferimento all'osservanza delle disposizioni previste da tale lettera.
2. L'aggiudicatario che fabbrica i prodotti finali tiene i registri di cui all', paragrafo 1, lettere f) e g), e trasmette il programma di fabbricazione in conformità dell', paragrafo 1, lettera h).
Storico versioni
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