Art. 18

Art. 18

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è immaggazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi ai sensi dell', lettera b). Inoltre, l'organismo di intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel bando di gara. 2.   Insieme alla comunicazione di cui all', paragrafo 4, gli organismi di intervento comunicano alla Commissione i quantitativi di burro disponibili per la vendita.
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