Art. 17

Art. 17

In vigore dal 9 nov 2005
L'organismo di intervento specifica, nel bando di gara parziale di cui all', paragrafo 2, relativamente alle giacenze di burro di intervento che detiene: a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita; b) i quantitativi di burro di intervento messi in vendita in ciascun deposito.
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