Art. 13

Art. 13

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti: a) che dispongono di impianti tecnici adeguati; b) se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell' della direttiva 92/46/CEE; c) la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o a 45 tonnellate per un periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi; d) che forniscono l'impegno scritto di trasformare o incorporare i quantitativi di cui alla lettera c); e) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche; f) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi dai quali risultino i quantitativi di materie grasse impiegate, la loro composizione e i loro fornitori, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti e, salvo per gli stabilimenti che smerciano al minuto i prodotti finali, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture; g) in caso di lavorazione di materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, che si impegnano a tenere una contabilità, secondo le modalità precisate dall'organismo competente dello Stato membro, dalla quale risultino i quantitativi di burro e di crema utilizzati e i loro fornitori, i quantitativi di materia grassa del latte ottenuti e l'indicazione della data di produzione e di uscita di ogni partita, identificata con riferimento al programma di fabbricazione di cui alla lettera h); h) che si impegnano a trasmettere, all'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8, il programma di fabbricazione per ciascun offerta, come previsto dagli articoli da 20 a 23 e il programma di fabbricazione della materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro; i) che si impegnano a fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui alla sezione 8, l'organismo competente decida di intensificarli e di renderli almeno mensili, lo Stato membro può accettare che i programmi di fabbricazione di cui al primo comma, lettera h), non rechino il riferimento all'offerta. 2.   Gli stabilimenti che lavorano prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari si impegnano: a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f); b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro. Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in oggetto.
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