Art. 10 · Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri

Art. 10

Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri

In vigore dal 21 ott 2005
Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri 1.   L’operatore circense, almeno quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica all’autorità competente dello Stato membro di partenza le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari in Traces. 2.   L’autorità competente dello Stato membro di partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità competenti di eventuali Stati membri di transito. 3.   Nel modello di certificato per gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al punto I.31, relativo all’identificazione degli animali/prodotti, sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti nel circo e nella parte II s’introduce un riferimento al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1739:oj#art-10