Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 2005
Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.
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