Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 set 2005
1.   In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 il quantitativo garantito nell’ambito delle quote di produzione è ridotto di 1 891 747,7 tonnellate, espresse in zucchero bianco. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 nonché i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, figurano nella parte A dell’allegato, ripartiti per prodotto e per regione. 3.   Anteriormente al 1o novembre 2005 gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all’applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.
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