Art. 16 · Deroghe ed esenzioni

Art. 16

Deroghe ed esenzioni

In vigore dal 28 set 2005
Deroghe ed esenzioni Il presente regolamento non si applica: a) ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE; gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera; b) agli interconnector tra Stati membri nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera; o c) ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1775:oj#art-16