Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 set 2005
Le offerte sono valide unicamente se corredate: a) della prova che l’offerente ha costituito una cauzione per l’offerta, che in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata; b) dell’impegno scritto dell’offerente di utilizzare la segala entro il 30 agosto 2006 ai fini della sua trasformazione, sul territorio comunitario, in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, e di costituire una garanzia di buon fine pari a 40 EUR/t nei due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione della gara; c) dell’impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di segala aggiudicati sono stati trasformati sul territorio comunitario in bioetanolo e che l’etanolo ottenuto è stato utilizzato per la produzione di biocarburanti nella Comunità. La detenzione e la circolazione dell’etanolo sono soggette alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, ai fini della produzione di biocarburanti.
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